Statuto dell’Associazione “GENITORI X LA SCUOLA – APS”

Denominazione, sede e durata

Art. 1) È costituita l’Associazione denominata “GENITORI X LA SCUOLA – APS”, qui dì seguito detta “Associazione”.

Art. 2) L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, in forma di associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 35 e segg. del d.lgs. 3 Luglio 2017 n.117, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e dl utilità sociale. L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 3) L’Associazione ha sede nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4) La durata dell’Associazione è illimitata.

Finalità, obiettivi e attività

Art. 5) L’Associazione nasce dalla volontà di un gruppo di genitori degli alunni dei plessi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dellilC via Poppea Sabina, del quartiere di Casal Monastero — da qui in avanti nominata “Scuola” – con l’obiettivo che le famiglie e la Scuola possano lavorare insieme al meglio per l’educazione dei ragazzi, costruendo un progetto educativo attento alle specificità degli alunni, del tessuto sociale e del territorio.

Art. 6) L’associazione è indipendente, aconfessionale, apartitica e non ha scopo di lucro.

Art. 7) Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L’associazione svolge la sua attività promuovendo la partecipazione di tutte le componenti scolastiche alla vita della Scuola. Il fine comune è quello di sostenere la crescita completa dei bambini e dei ragazzi, anche attraverso l’organizzazione di attività scolastiche integrative (sportive, ricreative, culturali, formative, artistiche), in orario scolastico ed extra scolastico, a favore degli alunni nonché dei bambini, dei ragazzi e degli adulti che vivono nel territorio e di rendere la Scuola un punto di riferimento educativo e culturale, uno spazio di aggregazione per la vita del quartiere, collaborando anche con le altre forme associative in esso presenti.

Art. 8) L’associazione è aperta a tutti coloro che ne condividano le finalità e tutti i proventi dell’Associazione saranno impiegati per:

  • promuovere attività e progetti a sostegno del piano dell’offerta formativa della Scuola. Per l’individuazione di queste attività l’Associazione opererà in sinergia con gli Organi scolastici di volta in volta competenti;
  • proporre iniziative e progetti per una Scuola inclusiva ed aperta e sostenere la partecipazione di tutti gli alunni alle iniziative proposte dall’associazione e dalla Scuola stessa;
  • organizzare attività di accoglienza ed extra scolastiche, anche attraverso la collaborazione con soggetti ed esperti esterni;
  • organizzare sia direttamente sia indirettamente gite e spostamenti per gli Associati;
  • collaborare con le associazioni di quartiere nelle iniziative di promozione sociale, di dialogo e collaborazione fra Scuola e territorio, nonché di sostegno e tutela dell’educazione e dell’ambiente;
  • effettuare interventi di piccola manutenzione in accordo con la Scuola per un migliore utilizzo delle strutture e per il recupero di ambienti e spazi scolastici, anche all’aperto, che potranno essere utilizzati per le attività dell’Associazione e della Scuola;
    organizzare e collaborare alla realizzazione di feste, manifestazioni, iniziative e attività culturali organizzate dalla Scuola anche in collaborazione con altre scuole pubbliche, enti e associazioni che ne condividano obiettivi e finalità;
  • predisporre tutto quanto possa rendersi utile al raggiungimento degli scopi sociali e svolgere ogni attività accessoria che sia funzionale allo svi!uppo dell’attività istituzionale.

In armonia con le finalità dell’Associazione, tutte le attività e le iniziative potranno essere rivolte non solo agli alunni della Scuola ma anche ai ragazzi e alle famiglie del quartiere di Casal Monastero, nonché a chiunque altro condivida gli scopi dell’Associazione.

Art. 9) L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.

Art. 10) L‘Associazione può organizzare la raccolta e la gestione dei fondi necessari a perseguire i propri obiettivi e finalità anche tramite:

  • richieste per l’accesso a finanziamenti e/o contributi finalizzati a perseguire le finalità dell‘Associazione, erogati a qualsiasi titolo da qualsiasi organismo Nazionale o Comunitario, sia pubblico che privato. Potrà, inoltre, espletate le formalità richieste, partecipare alle norme che prevedono la destinazione di una percentuale sul reddito delle persone fisiche, in dichiarazione dei redditi;
  • contributi straordinari dei Soci;
  • erogazioni liberali di persone fisiche, attività commerciali, aziende, enti pubblici e privati;
  • partecipazione e organizzazione di attività quali: feste, mercatini, manifestazioni, lotterie, bombole, pesche di beneficenza; sponsorizzazioni e/o convenzioni con enti, associazioni i e realtà commerciali.

Art.11) L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Soci

Art. 12) Possono essere soci dell’Associazione gli alunni ed ex—alunni, i genitori (o familiari/tutori che esercitano la patria potestà) degli alunni e degli ex-alunni e tutti coloro che condividono le finalità e gli scopi dell‘associazione, come indicati nel presente statuto, e che partecipino attivamente alla progettazione e alla realizzazione dell’Associazione. Ogni socio ha diritto a partecipare al processo decisionale ed ha quindi diritto di voto in Assemblea. Anche gli associati minorenni hanno diritto di voto, il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Art. 13) Sono associati coloro che hanno partecipato alla costituzione e coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta su apposito modulo predisposto dall’Associazione, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa stabilita dall’Assemblea, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell‘Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 14) Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, esclusione, decadenza, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Presidente. L’esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell‘Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea ordinaria e comunicata mediante lettera al socio interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.

Art. 16) Le persone che perdono la loro qualità di socio, per qualsiasi caso, non hanno diritto al rimborso di nessuna quota versata a qualsiasi titolo all’Associazione.

Art. 17) L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo di volontariato e gratuito. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività, secondo le modalità previste dalla legge, ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 18) L‘Associazione, in casi di particolare necessità, può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati deve rientrare nei limiti di cui all’articolo 36 del D.Lgs. n. 117/2017.

Organi dell’Associazione

Art. 19) Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l’Organo di Controllo (eventuale). Tutte le cariche associative sono elettive, hanno durata biennale, e possono essere riconfermate più volte.

L’Assemblea dei Soci

Art. 20) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione e vi partecipano tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. L’Assemblea può essere convocata sia in sede ordinaria che straordinaria dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea. È ammesso l’intervento per delega: ad ogni socio potranno essere conferite al massimo due deleghe.

Art. 21) La convocazione dell’Assemblea (ordinaria a straordinaria) deve essere effettuata con preavviso di almeno cinque giorni dalla data della riunione, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Associazione e/o della Scuola ed eventuali altri mezzi che il Consiglio Direttivo può ritenere opportuni. L’avviso di convocazione deve riportare data, orario e luogo della convocazione, nonché il relativo ordine del giorno. L‘avviso di convocazione deve contenere, anche data, orario e luogo della seconda convocazione.

Art. 22) L‘Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione la validità dell’Assemblea è indipendente dal numero dei presenti.

Art. 23) Le delibere dell’Assemblea avvengono attraverso ii metodo del consenso che non esclude il ricorso ad altri metodi decisionali e democratici, purché questi siano scelti su base consensuale. Nel caso di votazione, le delibere dell’Assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 24) L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio, nelle forme previste dalla legge. Inoltre, l’Assemblea può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e su richiesta motivata di almeno il 10% dei soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in mancanza di questo dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente che potrà essere scelto tra i soci presenti. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, da affiggere all’albo dell’Associazione, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal segretario stesso.

Art. 25) I compiti dell’Assemblea dei Soci sono:

in sede ordinaria

  • approvare il programma annuale delle attività e le proposte del Consiglio Direttivo;
  • approvare, entro il mese di aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio, nelle forme previste dalla legge;
  • eleggere e revocare il Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e gli altri organi sociali;
  • deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno ed eventualmente sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  • accettare e decidere in merito all’utilizzo, in armonia con le finalità dell’Associazione, dì elargizioni in denaro, donazioni, lasciti da parte dì persone fisiche, aziende private, istituzioni pubbliche, associazioni o fondazioni;
  • stabilire la quota associativa annuale nonché i contributi eventuali per ogni singola manifestazione e/o attività;
  • deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 12 del presente Statuto;
  • deliberare in merito all’esclusione e al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 15 del presente Statuto;
  • individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare a norma dell‘art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

in sede straordinaria

  • deliberare sullo scioglimento, )a trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa;
    • deliberare sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto
    .

Il Consiglio Direttivo

Art. 26) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e si riunisce, in un’unica convocazione, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno i due terzi dei suoi componenti e, comunque, almeno due volte all’anno. Ad ogni convocazione viene nominato un segretario che ha il compito di redigere il verbale che deve essere approvato e firmato da tutti i presenti alla seduta.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da cinque a nove componenti, eletti dall’Assemblea fra i soci in regola. Qualora nel corso della durata in carica i componenti del Consiglio perdessero la qualifica di Soci e/o in caso di dimissione e/o di decesso, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con i primi dei non eletti. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

Art. 28) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna l’incarico di Tesoriere scegliendo tra i propri membri.

Art. 29) I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro funzione a titolo gratuito.

Art. 30) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei membri e le delibere avvengono attraverso il metodo del consenso che non esclude il ricorso ad altri metodi decisionali e democratici, purché questi siano scelti su base consensuale. Nel caso di votazione, le delibere del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 31) II Consiglio è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione. In particolare il Consiglio Direttivo ha ii compito di:

  • organizzare, coordinare e curare le attività dell’Associazione definendo il programma annuale delle diverse attività, che viene approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci;
  • proporre gli importi della quota annuale nonché i contributi eventuali per ogni singola manifestazione e/o attivìtà, che devono essere approvati dall’Assemblea Ordinaria dei Soci;
  • predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione, e dalla relazione di missione che illustra le paste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall’art. 13 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
  • predisporre l’eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
  • deliberare in merito alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione nonché in merito ad ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • procedere alla revisione della lista dei soci e alla relativa accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci, e decidere sulla decadenza degli associati;
  • realizzare, anche tramite l’istituzione di apposite Commissioni o Gruppi di Lavoro, le proposte definite dall’Assemblea dei Soci; .
  • curare i rapporti con la Scuola, con le istituzioni e con le realtà associative presenti sul territorio cercando di creare eventuali forme di collaborazione con altre Associazioni che condividono finalità ed obiettivi dell’Associazione stessa;
  • deliberare in merito ad atti che impegnano I’Associazione verso terzi;
  • qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento inferno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici ed e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea.

Il Presidente

Art. 32) II Presidente è eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci. A lui spetta la funzione di rappresentante legale dell’Associazione. II Presidente rappresenta l’Associazione difronte a terzi in giudizio e ha facoltà di nominare ì professionisti che lo rappresentino nelle controversie riguardanti I’Associazione. I suoi compiti sono:

  • convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
  • sottoscrivere tutti gli atti amministrativi dell’Associazione;
  • conferire e revocare procure;
  • curare i rapporti di ordinaria e straordinaria amministrazione con gli Istituti di Credito: aprire/chiudere conti correnti bancari e/o postali, depositare la firma e operate per conto dell’Associazione;
  • firmare atti che impegnano l’Associazione verso terzi, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

II Presidente può delegare al Vice Presidente e/o ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Vice Presidente

Art. 33) Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di coadiuvare e/o sostituire il Presidente nel caso in cui non sia in grado di assolvere la sua funzione.

Il Tesoriere

Art. 33) II Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di coadiuvare e/o sostituire il Presidente nel caso in cui non sia in grado di assolvere la sua funzione:

  • cura i corretti adempimenti fiscali e contributivi;
  • gestisce gli incassi e i pagamenti delle spese deliberate dall’Assemblea;
  • registra le entrate e le uscite dell’Associazione;
  • prepara il bilancio dell’Associazione nelle forme previste dalla legge.

Organo di Controllo

Art. 35) L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora I’Assemblea lo ritenga opportuno a per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. II componente dell’Organo dura in carica due anni è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelo tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 36) L’Organo di controllo:

  • • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
    • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 37) Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Libri sociali

Art. 38) L’Associazione deve tenere, a cura del consiglio Direttivo, i seguenti libri:

  • libro degli associati;
  • registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 39) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

Risorse economiche ed esercizio finanziario

Art. 40) Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

  • quota associativa annuale e quote di partecipazione alle singole iniziative, stabilite dell’Assemblea Ordinaria dei Soci;
  • contributi straordinari e/o volontari dei soci;
  • erogazioni liberali di associati e terzi;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • proventi eventualmente conseguiti dell’Associazione tramite richieste per l’accesso a finanziamenti e/o contributi finalizzati a perseguire le finalità dell’Associazione;
  • entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  • contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
  • prestiti infruttiferi;
  • entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell‘art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. e contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  • rendite patrimoniali.

Art. 41) L’Associazione vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 42) L’esercizio finanziario inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio di esercizio, ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione. I bilanci devono essere depositati e consultabili dai soci presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la data stabilita per l’assemblea di approvazione, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati. L’approvazione deve avvenire ogni anno entro il mese dì aprile.

Art. 43) Dal bilancio devono risultare ì beni, i contributi, i lasciti ricevuti . Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniale finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Regolamento

Art. 44) Per particolari norme di funzionamento e per quanto non previsto dal presente Statuto, l’Associazione si doterà, nei tempi e modi che riterrà opportuni, di un Regolamento interno. Tale Regolamento dovrà essere elaborato a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei Soci.

Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione dell’Associazione

Art. 45) La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, la quale nominerà, se del caso anche i liquidatori.

Art. 46) In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere ripartite tra i soci, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore , previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Norme finali

Art. 47) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, decide l’Assemblea a norma del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e delle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

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